Pratiche Auto

Autoscuola Service Car Inzago vuole essere il punto di riferimento per i privati e per tutte le imprese di autotrasporto del territorio, sbrigando pratiche e offrendo consulenza in tutto ciò che riguarda la circolazione dei mezzi trasporto.

IMMATRICOLAZIONE

L’immatricolazione, nell’ambito dei trasporti, è una procedura telematica che abilita il veicolo alla circolazione su strada.

All’atto di acquisto di un veicolo nuovo, viene avviata la pratica di immatricolazione, procedura attraverso la quale viene assegnata una targa al veicolo iscritto per la prima volta negli archivi pubblici. Al momento, i registri per i veicoli sono due: l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) gestito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’ACI.

Le agenzie abilitate allo S.T.A., dopo aver acquisito le generalità del proprietario e i dati tecnici e fiscali del veicolo, rilasciano in tempo reale e contestualmente le targhe, la Carta di Circolazione e la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale del veicolo. Devi sempre portare con te nel veicolo la Carta di Circolazione perché contiene informazioni che devono essere sempre disponibili agli organi di controllo su strada. L’immatricolazione è una pratica gestita generalmente dal concessionario, che si affida ad una agenzia di pratiche auto, ma puoi chiedere al concessionario di consegnarti la Dichiarazione per l’immatricolazione e rivolgerti tu alla tua agenzia preferita per immatricolare il veicolo.

Quando si acquista un’auto da un Paese estero per farla circolare in Italia, è necessario regolarizzarla. Stando al Codice della Strada, e in particolare all’articolo 132, l’auto con targa estera può circolare sul territorio entro e non oltre i 12 mesi. Questo significa che entro i 12 mesi bisogna sbrigare le pratiche necessarie per la regolarizzazione. Pratiche per le quali bisogna sostenere dei costi, sia se l’auto proviene da un Paese dell’Unione europea, sia da un Paese extra Ue. Negli ultimi anni il regolamento in merito è stato reso anche più rigido.

Innanzitutto va precisato che se si circola con un’auto con targa estera bisogna comunque possedere tutta la documentazione a riguardo relativa all’auto stessa. Infatti, spesso si parla di multe non pagate da chi circola con veicoli con targa all’estero. Ma in caso di fermo da parte della polizia stradale, si sarà comunque tenuti a esibire la documentazione necessaria relativa all’automobile.

I costi per effettuare l’immatricolazione dell’auto con targa estera possono essere anche abbastanza elevati. Tutto dipende anche dalla potenza e dalle dimensioni del veicolo. Le spese da sostenere sono quelle relative ai versamenti all’Aci (circa 30 euro), a cui va aggiunta l’imposta di bollo necessaria per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (circa 30 euro). Un’altra imposta di bollo andrà versata per DDT (siamo attorno ai 40 euro). Quindi a tutto questo va sommata l’imposta provinciale di trascrizione, il cui costo può variare in base alla Provincia di residenza, ma la cui spesa base si aggira attorno a 150 euro. E infine il costo per il rilascio della nuova targa nazionalizzata.

La cosa più certamente “noiosa” di tutta la procedura sarà l’espletamento delle pratiche burocratiche, che prevede tempi più o meno lunghi. Tutto dipende poi dall’auto, se ad esempio si tratta di nuova o usata. Anche in questo caso la burocrazia rischia di essere infinita. Servirà il documento d’identità da parte di chi ha acquistato l’auto, ma anche l’atto di vendita con firma autenticata da parte del venditore. A questo andrà poi aggiunta una marca da bollo e la dichiarazione di conformità europea con omologazione italiana. Se l’auto è usata bisognerà presentare anche l’originale della carta di circolazione estera e la sua copia.

Tutti i ciclomotori (comunemente detti “motorini” o “cinquantini” perché possono avere massimo 50 cc di cilindrata se hanno motore termico) devono essere dotati di certificato di circolazione e di targa a sei caratteri, disposizioni introdotte dalla legge 120 del 2010.

A differenza del certificato di idoneità tecnica, precedentemente utilizzato, il certificato di circolazione è nominativo e riporta, per l’appunto, il nome del proprietario.

Allo stesso modo, la targa per i ciclomotori è personale ed è abbinata ad una persona fisica o giuridica. La targa non può essere ceduta a terzi e deve seguire il proprietario. In caso di vendita di un motorino usato, il vecchio proprietario dovrà trattenere la targa ed eventualmente utilizzarla su un altro motorino, al quale verrà collegata amministrativamente tramite la stampa di un nuovo certificato di circolazione.

L’acquirente, invece, dovrà richiedere una nuova targa o usarne una di sua proprietà, purché non sia già associata ad altro ciclomotore.

Se possiedi più ciclomotori circolanti, devi avere una targa e un certificato di circolazione per ciascuno di essi. La legge vieta, infatti, di trasferire la stessa targa da un veicolo ad un altro, anche se dello stesso proprietario, se prima non viene dissociata da uno (procedura di “sospensione”) e poi associata all’altro (procedura di “immatricolazione”).

Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione.

La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneita’ tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonche’ a nome di enti e consorzi pubblici. 3. Il trasferimento di proprieta’ delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonche’ il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprieta’ consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra’ acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita’ e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita’ indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

Le macchine operatrici, definite all’art. 58 del Codice della Strada, sono macchine destinate ad operare su strada o nei cantieri si dividono in semoventi (motrici) e trainate (rimorchi) e possono essere eventualmente equipaggiate con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada sia per il proprio trasferimento sia per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere essendo in questo caso, ovviamente, provviste di targa e carta di circolazione. Su strada orizzontale, se munite di ruote pneumatiche, non possono superare la velocità di 40 km/h o di 15 km/h se munite, invece, di ruote non pneumatiche o a cingoli.

Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie (spanditrici di sabbia e simili);
c) veicolo destinati alla movimentazione di cose (carrelli).

Alla luce del recente orientamento giurisprudenziale riferito all’istituto del “conferimento“, sentenza del TAR del Lazio n. 407/2017, (che ribalta le precedenti e respinge nel merito il ricorso contro il parere del Ministero dei Trasporti espresso lo scorso anno), con la circolare protocollo N. 3891 del 12 giugno 2017: veicoli immatricolati in servizio di piazza (TAXI) o in servizio di noleggio con conducente (NCC), la Motorizzazione di Roma riformula interamente l’ordine di servizio 19/2016 del 18/05/2016.

Vista l’esigenza di semplificare le procedure amministrative per il rilascio della carta di circolazione per i veicoli immatricolati in servizio di piazza (TAXI) o in servizio di noleggio con conducente (NCC) il Ministero dei Trasporti ha rilasciato un ordine di servizio (n. 29/2016) a riguardo. Il documento si occupa in particolare di regolare le modalità attraverso le quali i soggetti titolari di Autorizzazione TAXI o NCC devono dimostrare alla Motorizzazione Civile la sussistenza del titolo autorizzativo.

Si ricorda che ai sensi dell’ articolo 93 Codice della Strada, l’immatricolazione di un veicolo (TAXI o NCC) può avvenire solo in presenza dello specifico titolo autorizzativo rilasciato dalla competente autorità comunale o regionale al medesimo soggetto intestatario della carta di circolazione. Deve esserci perfetta coincidenza fra l’intestatario della carta di circolazione e il titolare della licenza/autorizzazione.

Volete sapere quale documentazione serve per effettuare l’immatricolazione di un autocarro in conto terzi fino a 1,5 ton di peso complessivo? In genere per i veicoli nuovi è il concessionario stesso che Vi chiede quanto serve e provvede all’immatricolazione, ma pochi sanno che per legge chiunque, una volta pagato il dovuto, può farsi consegnare dal venditore la documentazione con la quale il proprietario può effettuare l’immatricolazione dove e come preferisce. Nel mondo dei veicoli industriali questa pratica è piu’ diffusa, soprattutto quando si oltrepassano le 1,5 ton. di massa complessiva ed è quindi richiesto un titolo autorizzativo. Per quanto riguarda i costi questa operazione rientra in una tariffa minima, ma comunque il costo è tutt’altro che trascurabile. Unica eccezione sono i veicoli classificati “speciali”, che vedono l’I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) ridotta ad 1/4 ma variabile in base alla provincia di iscrizione e ai dati fiscali, e che incide pesantemente sul costo globale dell’operazione. Vi ricordiamo inoltre che per poter circolare con un’autocarro in conto terzi è obbligatorio avere un’attività commerciale e l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

Il Passaggio di proprietà ti serve quando devi vendere o comprare un’auto usata. È la procedura con la quale si trascrive, nei pubblici registri, la titolarità di un veicolo da un soggetto ad un altro. Vediamo quali documenti sono necessari e dove eseguirlo per risparmiare tempo e denaro.

Cambiare finalmente moto, cercando di recuperare un po’ di soldi da quella vecchia, è il sogno di tutti. Per tanti altri, poi, la moto vecchia di qualcuno è il grande sogno: magari sono motociclisti alle prime armi che non vogliono o non possono fare grossi investimenti, oppure sono persone che necessitano di una moto anche solo per piccoli spostamenti. Qualsiasi sia la ragione che spinge ad acquistare e a vendere una moto usata, c’è un punto in comune da chiarire: quale sia il costo passaggio di proprietà moto.

Infatti, per fare in modo che sia tutto in regola e che tutti i documenti siano in ordine – il che, naturalmente, mette in tranquillità sia l’acquirente, sia chi sta vendendo – occorre procedere con un passaggio di proprietà moto.

Cambiare finalmente moto, cercando di recuperare un po’ di soldi da quella vecchia, è il sogno di tutti. Per tanti altri, poi, la moto vecchia di qualcuno è il grande sogno: magari sono motociclisti alle prime armi che non vogliono o non possono fare grossi investimenti, oppure sono persone che necessitano di una moto anche solo per piccoli spostamenti. Qualsiasi sia la ragione che spinge ad acquistare e a vendere una moto usata, c’è un punto in comune da chiarire: quale sia il costo passaggio di proprietà moto.

Infatti, per fare in modo che sia tutto in regola e che tutti i documenti siano in ordine – il che, naturalmente, mette in tranquillità sia l’acquirente, sia chi sta vendendo – occorre procedere con un passaggio di proprietà moto.

Per quanto riguarda il passaggio di proprietà dei ciclomotori, i documenti necessari sono:

  • Libretto di circolazione;
  • Documento di identità valido di venditore e acquirente.

Dal momento che, a differenza degli autoveicoli, il motorino non è un bene registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) non è necessario, per il trapasso, essere in possesso del certificato di proprietà. Il passaggio di proprietà, nel caso dei ciclomotori, avviene semplicemente completando tutti i passaggi di una semplice prassi amministrativa: il venditore deve recarsi presso un ufficio della Motorizzazione Civile presentando una domanda in cui si richiede una sospensione del ciclomotore, causato da un imminente passaggio di proprietà, mentre l’acquirente è tenuto a presentare la richiesta di ottenimento della nuova targa del ciclomotore, qualora non ne sia ancora in possesso, così da ricevere l’aggiornamento della proprietà sul nuovo libretto di circolazione che verrà rilasciato.

Cosa portare in autoscuola:
1. carta di circolazione (libretto);
2. documento di Identità e Codice Fiscale degli intestatari in corso di validità;
3. visura camerale attestante attività inerente all’agricoltura o simile;
4. fattura o contratto di acquisto del mezzo.

In quanto tempo viene svolta la pratica?

Viene trattenuto il vecchio libretto, contestualmente viene rilasciato un permesso provvisorio della validità di 30 giorni.

Il completamento della procedura varia a seconda dell’arretrato della Motorizzazione, e si può stimare in circa 30 – 40 giorni.

I tempi sono sempre soggetti a variazione a seconda delle disponibilità della Motorizzazione e vanno verificati con l’ufficio.

Cosa serve nel caso di trasferimento di proprietà di macchine operatrici:

  • certificato di approvazione o documentazione per collaudo (solo per veicoli con modifiche alle caratteristiche tecniche);
  • copia visura CCIAA);
  • copia documento d’identità valido e codice fiscale del legale rappresentante;
  • autocertificazione TT2120 disponibile nei nostri uffici;
  • dichiarazione di vendita non autenticata sottoscritta da venditore e acquirente;
  • fattura d’acquisto in originale (da produrre in visione) o copia conforme (non necessaria in caso di leasing);
  • copia documento d’identità del venditore.

Il codice civile regolamenta la successione ereditaria di tutti i beni, mobili e immobili, del defunto. Il passaggio di proprietà dell’auto ne fa parte.

Il passaggio di proprietà di un’auto andata in successione ereditaria deve seguire una procedura speciale, sia per quanto riguarda la documentazione da produrre, sia per i costi e i tempi di attuazione.

Prima di tutto, gli eredi devono essere tutti coinvolti nel passaggio di proprietà del bene immobile ereditato, pena la nullità dell’atto e conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci in cui siano stati omessi i legittimari o altri eredi testamentari.

ULTERIORI CASI

L’Estratto cronologico PRA, o Certificato Cronologico, del veicolo è un documento avente valore di certificazione legale. Viene rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia.

Tra i documenti emessi vi è Estratto cronologico PRA, ovvero il certificato che attesta la storia delle vicende giudico-patrimoniali del veicolo. Indica, quindi, in ordine temporale, tutti i fatti giuridici di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione del veicolo, ai trasferimenti di proprietà, i gravami, le ipoteche, i fermi amministrativi, ecc.

La visura di una targa è una procedura che, attraverso il numero della targa di un veicolo, consente di risalire ai dati del veicolo stesso e del suo proprietario.

Visura Targa PRA per Nominativo. La Visura Targa per Nominativo è un’indagine svolta presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare i veicoli intestati ad un nominativo specifico (persona fisica o giuridica).

La radiazione per esportazione è una pratica scelta da chi vuole vendere un’auto al di fuori dei confini nazionali. I motivi dietro tale scelta possono essere diversi, e vanno dalla presenza di leggi meno restrittive nel Paese di destinazione (ad esempio meno blocchi per vecchie auto inquinanti), fino ad offerte più interessanti da automobilisti che non vivono in Italia.

In caso di furto, smarrimento o distruzione di una o di entrambe le targhe, l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia agli organi di Polizia. Trascorsi quindici giorni dalla denuncia, senza che le targhe siano stata ritrovate, è possibile richiedere la reimmatricolazione e la reiscrizione al PRA del veicolo.

La pratica amministrativa della Perdita di Possesso Veicolo va presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) quando ti è stato rubato il mezzo di trasporto, o se lo stesso non è più disponibile per incendiato o demolizione. Il servizio, se effettuato entro la scadenza del termine di pagamento del bollo, ti consente di bloccare il versamento di quest’ultimo e di ottenere un nuovo Certificato di Proprietà, che verrà prodotto in formato digitale e con il codice QR che ne consente la lettura dai dispositivi mobile. Qualora il veicolo sia assicurato per furto, anche la compagnia assicuratrice richiederà l’annotazione.

Completato l’ordine tramite il sito di TuttoVisure, un operatore dello staff tecnico ti contatterà per organizzare il ritiro della documentazione necessaria per il proseguimento della pratica. Il ritiro avverrà tramite corriere espresso presso l’indirizzo indicato nel relativo form, e in breve tempo otterrai anche il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

La procura notarile è un atto che serve alle parti che hanno la necessità di farsi rappresentare da altri soggetti nello svolgimento di determinati affari o atti giuridici.

Per stipulare la procura occorre l’intervento del notaio, il quale deve innanzitutto verificare le generalità dei soggetti coinvolti e poi individuare l’oggetto della procura e i diritti in ballo.

La procura notarile può essere generale, quando è disposta per una pluralità di atti presenti e futuri, o speciale, quando fa riferimento ad un particolare affare. Naturalmente il costo della procura notarile varia in base alla sua portata.

Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della carta di circolazione del veicolo occorre fare la denuncia agli organi di polizia e ottenere un duplicato del documento.

Serve tutta la documentazione come per un veicolo usato in più si restituiscono le targhe (se smarrita/e occorre la denuncia di smarrimento). Si rende noto che per qualsiasi pratica con autorizzione in conto di terzi l’interessato deve dimostrare l’iscrizione all’albo autotrasportatori di cose per conto di terzi e, in base alla tipologia di iscrizione effettuata deve essere in regola con i requisiti richiesti

I veicoli a motore ed i loro rimorchi, devono essere sottoposti a visita e prova (collaudo) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali (massa, numero di assi, dimensioni…) ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento (segnalazione visiva e d’illuminazione, acustici, scarico, pneumatici, freni, ganci di traino…) oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Il collaudo viene effettuato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha apportato la modifica.

La persona disabile, titolare di una patente di guida (speciale) o affetta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti può usufruire delle agevolazioni fiscali (IPT, Bollo, Iva, Irpef) indipendentemente dalla gravità dell’handicap e dalla fruizione dell’indennità di accompagnamento, ma solo ed esclusivamente se i veicoli vengono adattati in funzione della disabilità motoria. Questa è infatti l’unica tipologia di disabilità per cui l’adattamento tecnico del veicolo costituisce una condizione inderogabile che deve sempre risultare dalla Carta di Circolazione.

• le modifiche ai comandi di guida;
• la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’accesso e il trasporto del disabile.

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